Il 30 Aprile 2026, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva EU 2023/970 sulla trasparenza retributiva, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
La normativa entrerà in vigore il 7 giugno 2026 e avrà un impatto significativo sull’ organizzazione aziendale, sui processi di selezione, sulle politiche retributive e sugli adempimenti informativi.

Quali sono le disposizioni previste dal decreto?

In seguito abbiamo redatto uno schema riepilogativo dei vari obblighi e step da sostenere per l'adeguamento.

FASE 0 – Obblighi trasversali e procedure di informazione rivolte a tutti

Tempistiche di intervento : dal 7 Giugno 2026 le aziende dovranno essere in regola per gli obblighi trasversali.

La Direttiva impone ai datori di lavoro una trasparenza preventiva e strutturale.

Prima dell’assunzione (Art. 5):

I candidati devono ricevere informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla fascia retributiva prevista per la posizione, definite secondo criteri oggettivi e neutri rispetto al genere;

Devono essere rese note, se pertinenti, le disposizioni del contratto collettivo applicato;

È vietato chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni pregresse;

Gli avvisi di lavoro e le procedure di selezione devono essere neutri sotto il profilo del genere e non discriminatori.

Durante il rapporto di lavoro (Art. 6–7):

I lavoratori devono poter accedere ai criteri oggettivi e neutri che determinano retribuzione, livelli retributivi e progressione economica;

Ogni datore di lavoro deve informare annual­mente i lavoratori sul loro diritto di accesso a tali informazioni;

È garantito il diritto di informazione sui livelli retributivi medi, distinti per sesso, all’interno della stessa categoria professionale;

È vietato inserire clausole di riservatezza che impediscano ai lavoratori di condividere informazioni sulla propria retribuzione ai fini dell’attuazione del principio della parità di retribuzione;

Accessibilità (Art. 8):
Tutte le informazioni devono essere fornite in formato accessibile anche alle persone con disabilità.

Sarà necessario istituire delle procedure che garantiscano il rispetto di tali obblighi e permettano di rispondere ad eventuali controlli delle autorità competenti.

ni influenzano il cambiamento climatico e i diritti umani lungo tutta la filiera.

FASE 2 – Procedure di comunicazione e raccolta dati obbligatori

L’Articolo 9 stabilisce che i datori di lavoro soggetti all’obbligo debbano fornire regolarmente informazioni sul divario retributivo di genere, includendo:

-Divario retributivo di genere;

-Divario medio e mediano di retribuzione (totale e variabile);

-Percentuale di donne e uomini che percepiscono componenti variabili;

-Distribuzione per quartili retributivi;

-Divario per ciascuna categoria professionale (base e componenti variabili).

Le informazioni devono essere:

-Trasmesse all’autorità nazionale di riferimento o all’organismo di monitoraggio;

-Mes­se a disposizione di lavoratori, rappresentanti e ispettorato del lavoro su richiesta;

-Su base volontaria, pubblicate o rese accessibili al pubblico, almeno parzialmente.

I lavoratori e i loro rappresentanti possono chiedere chiarimenti aggiuntivi e il datore di lavoro è tenuto a fornire risposta motivata entro tempi ragionevoli. Eventuali differenze retributive non giustificate da criteri oggettivi devono essere corrette in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori e/o l’ispettorato del lavoro.

FASE 3 (eventuale) – Procedura per la valutazione congiunta

Qualora dai dati emerga un divario retributivo ≥5% non giustificato e non corretto entro sei mesi dalla data di comunicazione delle informazioni retributive, il datore di lavoro deve attivare una valutazione congiunta delle retribuzioni (Art. 10).

La procedura, condotta con i rappresentanti dei lavoratori, deve:

  • Analizzare la composizione per genere in ciascuna categoria di lavoratori;
  • Confrontare i livelli retributivi medi (fissi e variabili);
  • Identificare e motivare eventuali differenze;
  • Valutare le misure correttive e la loro efficacia;
  • Individuare azioni per prevenire nuove disparità.
  • Il rapporto di valutazione è comunicato all’organismo di monitoraggio, ai lavoratori, all’ispettorato del lavoro e all’organismo per la parità.
  • Le correzioni devono essere implementate entro un termine ragionevole, anche attraverso la revisione dei sistemi di classificazione professionale.

Organismo di monitoraggio e cooperazione istituzionale

Gli organismi per la parità nazionali (già esistenti o di nuova istituzione) assumono un ruolo centrale:

  • Sono competenti per le questioni relative alla parità retributiva e supervisionano l’attuazione della Direttiva;
  • Collaborano strettamente con ispettorati del lavoro e parti sociali;
  • Ricevono risorse adeguate per svolgere attività di controllo, assistenza e formazione;
  • Possono ricevere e gestire segnalazioni di non conformità o discriminazione.

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  • Predisporre un dataset per preparare rapidamente la documentazione richiesta per le autorità competenti o per l’organismo di parità;
  • Favorire la trasparenza interna, aumentando la consapevolezza dei lavoratori e migliorando la cultura organizzativa.